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I.I.S. Paolo SAVI

Whistleblowing

Servizio di segnalazione illeciti

Servizio di segnalazione illeciti nella Pubblica Amministrazione

Cos'è

Cosa è il whistleblowing?

È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione

Cos’è una segnalazione whistleblowing?

Per rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche:

  • i dipendenti della scuola;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la scuola;
  • i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la scuola;
  • i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la scuola;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la scuola;

possono segnalare informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle disposizioni normative nazionali.

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica della scuola che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

Quali sono le garanzie di riservatezza del segnalante?

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Possono essere poste in atto ritorsioni nei confronti del segnalante?

A tutela del segnalante vige il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

 

Qual è la principale normativa di riferimento?

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24;
  • “ANAC – Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023.

Come si accede al servizio

Le segnalazioni whistleblowing vanno presentate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso l’Ufficio Scolastico Regionale a cui si rimanda per le specifiche procedure operative.

Nel caso in cui il servizio di segnalazioni whistleblowing presso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) non fosse attivo è possibile ricorrere al servizio di segnalazione esterna disponibile nel sito web dell’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione.

Cosa accadrebbe se la segnalazione venisse erroneamente presentata alla scuola?

La scuola non è competente a trattare le segnalazioni whistleblowing. Nel caso in cui scuola dovesse ricevere una segnalazione, entro sette giorni la trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso l’Ufficio Scolastico Regionale dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Tempi e scadenze

Servizio sempre attivo

Inizio del servizio

Attivazione del servizio

01

Set

Struttura responsabile del servizio

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